Riproduzione riservata tratta dall′Agenzia delle Entrate; 14 settembre 2022 Alla luce dei chiarimenti forniti dalla Circolare 23/E/2022, vediamo quando e a quali condizioni il frazionamento preventivo di un immobile è legit COSA DICE LAGENZIA DELLE ENTRATE SUL FRAZIONAMENTO PREVENTIVO - A tale proposito, Interpello 07/08/2020, n. 256 - concernente un intervento per il Sismabonus su immobile di proprietà di una società - riporta testualmente che la società possa individuare il limite di spesa per l′agevolazione Sismabonus, sulle singole unità immobiliari, nella misura in cui il censimento in catasto di tali unità sia preesistente alle procedure autorizzatorie e all′inizio degli interventi edili che danno diritto all′agevolazione Sismabonus. Molto più esplicita la Circolare Agenzia entrate 23/06/2022, n. 23/E, che al punto 2 chiarisce testualmente quanto segue: Pertanto, anche ai fini dell′applicazione del Superbonus, occorre fare riferimento al numero degli immobili esistenti all′inizio dei lavori. In assenza di una espressa previsione normativa al riguardo, è possibile fruire del Superbonus anche nell′ipotesi in cui, prima dell′inizio dei lavori, il contribuente suddivida in più immobili un′unica unità abitativa. Ad esempio, l′unico proprietario di un edificio può, prima dell′inizio dei lavori, frazionarlo in più unità immobiliari distintamente accatastate al fine di beneficiare di un limite di spesa più elevato. Resta fermo l′eventuale accertamento, in concreto, di un utilizzo distorto della agevolazione in esame. La Circolare in questione è relativa al Superbonus, ma questi sono principi generali applicabili certamente anche alle altre casistiche simili. In pratica, stando alle posizioni espresse dall′Agenzia delle entrate: * il frazionamento preventivo dell′immobile è legittimo, anche al fine di beneficiare di un limite di spesa più elevato; * l′importante è che tale frazionamento avvenga prima dell′inizio dei lavori, senza che ci sia un tempo minimo che debba intercorrere per dare il via ai lavori stessi; * restano impregiudicate eventuali valutazioni dell′Amministrazione finanziaria sulla legittimità complessiva dell′operazione (utilizzo distorto dell′agevolazione)