Amministrazione Catalano S.r.l.
13-09-2022
ASSEMBLEA DEI DELEGATI DEL SUPERCONDOMINIO
Revocare l′amministratore
Riproduzione riservata tratta da Rosario Dolce; 5 luglio 2022 Il supercondominio trova disciplina negli articoli novellati del Codice civile dalla legge 220 del 2012, e, in particolare, nell′articolo 1117 bis e nell′articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile. La lettura delle norme da parte dei primi commentatori non è stata semplice, per utilizzare un eufemismo. Prova ne sia che alcune questioni, di rilievo non semplicemente formalistico, approdano anche in giurisprudenza. Tra di esse va menzionata quella afferente i limiti alla competenza apposta all′assemblea dei delegati del supercondominio, con riguardo agli affari apparentemente extra rispetto quelli positivizzati relativi alla nomina dell′amministratore e alla gestione ordinaria delle parti comuni. La Corte di appello di Palermo, con sentenza 867 del 27 maggio 2021 indaga, in particolare, sulla sussistenza o meno del potere di revoca del mandato dell′amministratore. Il fatto: Il casus belli riguardava la validità e la portata di un deliberato adottato dall′assemblea di un supercondominio composta dai delegati e, tra le questioni affrontate, v′era pure quella della competenza a disporre la revoca dell′amministratore in pectore, visto la mancata menzione dell′incombente da parte dell′articolo 67 delle disposizioni di attuazione al Codice civile. Secondo il condòmino che aveva impugnato la statuizione, la revoca spetterebbe solo all′assemblea composta da tutti i partecipanti al supercondominio. Il giudice collegiale siciliano, tuttavia, non è convinto di tale addotta conclusione, e, anzi, rinviene come eccessivamente macchinosa l′applicazione del sistema che si vorrebbe indicare: apparendo troppo complessa la convocazione contestuale, in un′unica riunione, delle due assemblee, quella dei (soli) rappresentati per la nomina e quella dei condomini (tutti) per la revoca. I poteri dell′assemblea dei delegati: Per contro per come osservato - l′assemblea dei rappresentanti del supercondominio avendo, di legge, il potere di nominare l′amministratore di quest′ultimo, non potrebbe non avere anche il potere di revocarlo. A tal riguardo i giudici collegiali argomentano che appare maggiormente coerente - oltre che imposto dal carattere fiduciario del rapporto che si instaura tra assemblea nominante e amministratore nominato - riservare all′organo collegiale la stessa competenza riguardo sia alla designazione sia alla revoca del mandatario dapprima incaricato. Se si ha potere di nomina deve aversi anche di revoca: Peraltro, secondo i giudici di legittimità - espressamente richiamati in sentenza - la nomina di un nuovo amministratore del condominio non richiede neppure la previa formale revoca dell′amministratore in carica, atteso che, dando luogo l′investitura a un rapporto di mandato, essa comporta automaticamente, ai sensi dell′articolo 1724 Codice civile la revoca di quello precedente (Cassazione 9082/2014, che richiama Cassazione 5608/1994). Anche la dottrina - seppure non venga esplicitata la fonte -viene richiamata dalla Corte siciliana per legittimare l′assunto, rilevando che qualora si precludesse alla suddetta assemblea il potere di revoca, non le si potrebbe impedire di procedere alla nuova investitura, e sembrerebbe incoerente considerare invalida la delibera che esplicitamente revochi il precedente amministratore e ritenere, invece, valida quella che, limitandosi a nominare il suo successore, comporti soltanto implicitamente il medesimo effetto risolutivo in capo all′amministratore in carica. Ne segue, secondo l′orientamento appena definito, fatto proprio dai giudici collegiali in disamina, che l′assemblea del supercondominio, formata dai rappresentanti dei condomìni singoli, può deliberare sia la revoca dell′amministratore in carica che la nomina del nuovo amministratore.