Amministrazione Catalano S.r.l.
13-09-2022
RISCOSSIONE SPESE CONDOMINIALI
Il bilancio preventivo legittima il decreto ingiuntivo fino alla fine dellesercizio
Riproduzione riservata tratta da Giovanni Iaria; 11 luglio 2022 Per la riscossione degli oneri condominiali, l′articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile riconosce all′amministratore del condominio la facoltà di agire nei confronti dei condòmini morosi in base allo stato di ripartizione approvato dall′assemblea, senza necessità di autorizzazione da parte di quest′ultima, richiedendo l′emissione del decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo. Il decreto ingiuntivo può essere richiesto sia in base al bilancio preventivo sia in base al bilancio consuntivo. Fino a quando il bilancio preventivo legittima l′amministratore a ottenere l′emissione del decreto ingiuntivo? Sulla questione si è pronunciato il Tribunale di Ivrea con la sentenza 526, pubblicata il 3 maggio 2022. La vicenda: Una condòmina proponeva opposizione contro un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, notificatole dal condominio per il pagamento delle spese di riscaldamento relative ad un′annualità, quantificate sulla scorta del preventivo di spesa approvato dall′assemblea. Con l′opposizione, la condòmina, fra i motivi, deduceva l′illegittimità dell′ingiunzione in quanto emessa sulla base di preventivi di spesa in assenza di consuntivi che non erano stati approvati a causa del disordine contabile nella gestione del condominio imputabile al precedente amministratore, giudizialmente revocato. Termini di validità del bilancio preventivo delle spese: Dopo aver accertato che il decreto opposto era stato richiesto durante la vigenza dell′anno successivo a quello di riferimento della somma ingiunta sulla scorta di due semplici preventivi di spesa relativi all′esercizio precedente e che il bilancio consuntivo non era stato approvato, il Tribunale ha dato ragione alla condòmina accogliendo l′opposizione con conseguente revoca del decreto ingiuntivo. Nel decidere la controversia, il giudicante ha richiamato l′orientamento giurisprudenziale secondo il cui il bilancio preventivo delle spese è idoneo ai fini dell′emissione dell′ingiunzione di pagamento, ai sensi dell′articolo 63 delle disposizioni di attuazione del Codice civile, soltanto fino a che l′esercizio cui tali spese si riferiscono non sia terminato, dovendo, altrimenti, l′amministratore agire in base al consuntivo della gestionale annuale (Cassazione 1789/ 1993) Decreto ingiuntivo insussistente senza consuntivo approvato: Sebbene sia indiscutibile la facoltà dell′amministratore del condominio di richiedere e ottenere l′emissione di un decreto ingiuntivo, immediatamente esecutivo, sulla scorta del bilancio preventivo di gestione, ha osservato il giudice piemontese, in quanto tale facoltà contempera esigenze di funzionamento dell′ente gestorio, è altrettanto vero che tale facoltà viene meno con la chiusura dell′esercizio. Come disposto, infatti, dagli articoli 1130 numero 10 e 1130 bis del Codice civile, l′amministratore è tenuto a redigere il rendiconto annuale al fine di consentire ai condòmini di valutare la gestione patrimoniale. Dalla mancata approvazione del consuntivo, ha concluso, deriva l′insussistenza ab origine del titolo idoneo a richiedere l′emissione del decreto ingiuntivo.