Amministrazione Catalano S.r.l.
13-09-2022
IN ASSENZA DI NOMINA DEL PARTECIPANTE ALL′ASSEMBLEA DEL SUPERCONDOMINIO
La mancata comunicazione, in quanto vizio procedimentale, determina lannullabilità delle delibere condominiali
Riproduzione riservata tratta da Eugenia Parisi; 27 agosto 2022 Un condominio ha convenuto in giudizio il supercondominio del quale fa parte, impugnando una delibera assembleare per l′omessa convocazione di tutti i condòmini per l′assemblea e dell′amministratore del condominio attore: il Tribunale di Torino, con sentenza numero 3427/2022 , ha accolto la domanda. Superamento delle questioni preliminari: La notifica dell′atto di citazione era intervenuta nel termine di giorni 30 dalla comunicazione della delibera assembleare e, pertanto, l′impugnazione era stata tempestiva, pur non essendo preceduta dalla mediazione; la conciliazione, infatti, instaurata a seguito dei termini concessi dal giudice in prima udienza ai sensi dell′articolo 5, comma 1 bis, ultimo periodo, decreto legislativo numero 28 del 2010, si era conclusa con esito negativo. La disciplina codicistica in tema di supercondominio: Dai documenti, era emerso che il condominio attore faceva parte di un supercondominio o comprensorio, il quale comprendeva 13 stabili, per un totale di più di 280 condòmini. La rappresentanza dei condòmini e dei condominii in assemblea, nelle ipotesi di cui all′articolo 1117 bis del Codice civile (cosiddetto supercondominio), è prevista dall′articolo 67, comma 3, disposizioni per l′attuazione del Codice civile per cui, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all′articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all′assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condominii e per la nomina dell′amministratore. In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l′autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condominii interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l′autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine. La norma è espressamente dichiarata inderogabile dall′articolo 72, disposizioni per l′attuazione del Codice civile. I fatti di causa: L′amministratore del supercondominio aveva omesso di inviare la convocazione dell′assemblea ai singoli condòmini del condominio attore. Solo successivamente, l′amministratore aveva ricevuto il verbale dell′assemblea dal quale risultava l′assenza del condominio. Secondo il convenuto, il regolamento del supercondominio prevedeva che ogni stabile dovesse nominare un proprio rappresentante definito, dal regolamento, consigliere di stabile. Tutti gli stabili facenti parte del supercondominio, del resto, avevano i loro rappresentanti o consiglieri di stabile mentre l′amministratrice del condominio attore, nonostante i numerosi solleciti, si era sempre rifiutata di ottemperare e pertanto tale condominio non aveva mai nominato il proprio consigliere. L′inadempimento andava quindi ascritto all′amministrazione del condominio attore. Senza rappresentante vale la regola della convocazione plenaria: Secondo il giudice piemontese, nell′ambito della disciplina del supercondominio, si deve ritenere che qualora non sia nominato il rappresentante del condominio (nel caso di specie il consigliere di stabile), né qualora vi abbia provveduto l′autorità giudiziaria su ricorso di un condòmino o di un rappresentante di un altro condominio, l′avviso di convocazione dell′assemblea debba essere inviato a tutti i condòmini del condominio inadempiente. Infatti, a fronte del mancato utilizzo dello strumento di semplificazione dello svolgimento dell′assemblea supercondominiale e della sua convocazione, previsto al fine di garantire la funzionalità dell′organo deliberativo dell′ente, deve ritenersi che si applichi la regola generale della necessaria convocazione di tutti i condòmini. Non rileva l′imputabilità al condominio dell′inadempimento rispetto al disposto dell′articolo 67, disposizioni per l′attuazione del Codice civile e al regolamento stesso, poiché la nomina del rappresentante poteva essere richiesta all′autorità giudiziaria su iniziativa degli altri condominii. La dichiarazione di annullabilità della delibera impugnata: Gravava sul convenuto, quindi, l′onere di provare di aver inviato tempestivamente l′avviso di convocazione dell′assemblea a tutti i condòmini del condominio (ex articolo 66 disposizioni per l′attuazione del Codice civile) ma la prova sul punto non è stata raggiunta. Di conseguenza, la mancata comunicazione a tutti i condòmini del condominio o al rappresentante/consigliere del condominio attore, della data fissata per l′assemblea e del relativo ordine del giorno implica un′ipotesi di contrarietà alla legge della deliberazione assembleare impugnata, ai sensi dell′articolo 1137 Codice civile. In particolare, la mancata comunicazione dell′avviso di convocazione dell′assemblea condominiale, in quanto vizio procedimentale, comporta l′annullabilità della delibera condominiale (Cassazione, Sezioni unite, 4806/2005).