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13-09-2022
TRASFORMAZIONE DEL CORTILE IN PARCHEGGIO
Riproduzione riservata tratta da Redazione Italia Casa e Condominio; luglio 2022 Il caso: Il caso nasce quando l′assemblea di un condominio decide di procedere alla trasformazione di una porzione del cortile condominiale in parcheggio. I condomini, quindi, approvano lo studio di fattibilità per la realizzazione nel cortile condominiale di posti per auto e motorini, compreso il computo metrico dei lavori che è necessario realizzare. In sede assembleare viene stabilito che i posti per auto e motorini da realizzare sarebbero stati a disposizione di tutti i condomini e che le relative spese sarebbero state ripartite fra tutti, in base ai millesimi della tabella A. Un condomino, però, decide di impugnare la delibera, che contesta per diverse ragioni. Tra queste, la violazione della regola stabilita dall′art. 1118 del Codice civile; la violazione della regola stabilita dall′art. 1102 c.c.; la violazione del divieto stabilito dall′art. 1120 c.c., ultimo comma, ritenendola un′innovazioni vietata. Insomma, il condomino ritiene che la decisione sia sbagliata, in quanto la trasformazione avrebbe dovuto seguire le regole e le maggioranza previste dall′art. 1117 ter del Codice civile, che regola la modifica delle destinazioni d′uso delle parti comuni. La sentenza: Il Tribunale ha dato ragione al condominio, in quanto la delibera è risultata legittima. Il giudice ha osservato che la delibera non comporta la rinunzia di alcun condomino alla titolarità di una parte comune o al relativo contributo per le spese della sua conservazione. E neppure viola quanto stabilito dall′articolo 1102 del Codice civile. Secondo il Tribunale, quindi, una limitata trasformazione del cortile condominiale in un parcheggio non comporta una modifica della destinazione d′uso ai sensi dell′art. 1117 ter c.c. e costituisce piuttosto un′innovazione non confliggente con il divieto dell′art. 1120 c.c., ultimo comma. Secondo il giudice romano, infatti, la trasformazione deliberata dal condominio non provoca alcuna significativa menomazione del godimento e dell′uso del bene comune. Anzi, valorizza economicamente ciascuna unità abitativa, rappresentando una maggiore utilità per i condomini. Dunque, la destinazione del cortile comune a parcheggio non determina la divisione del cortile, per il quale sarebbe necessario il consenso di tutti i proprietari, ma costituisce un′innovazione avente ad oggetto le modalità di uso del cortile comune, con finalità di razionalizzare tale uso e, quindi, di rendere più comodo il godimento dell′area, senza pregiudicare il godimento di alcuno dei partecipanti alla comunione. L′esame: Pertanto la delibera condominiale con la quale si decide di adibire il cortile comune a parcheggio, individuando degli spazi, delimitandoli e assegnandoli ai singoli condomini, non dà luogo ad una innovazione vietata dall′art. 1120 c.c., in quanto tale assegnazione non comporta una trasformazione della originaria destinazione d′uso del bene comune, e neppure l′inservibilità di alcune parti dell′edificio alluso o al godimento anche solo di un singolo condomino. Ne consegue che la delibera che dispone la trasformazione di una porzione di cortile in parcheggio è un′innovazione che per essere valida deve essere approvata con la maggioranza degli intervenuti e due terzi del valore dell′edificio. Già prima delle modifiche introdotte dalla riforma del condominio all′art. 1120 del Codice civile, la Suprema Corte aveva affermato che, qualora la deliberazione assembleare miri alla destinazione a parcheggio di un′area condominiale, è sufficiente una delibera votata a maggioranza, non essendo necessaria invece l′unanimità dei consensi degli aventi diritto (Cass. civ., sez. II, 17 ottobre 1998, n. 10289). In ogni caso la trasformazione di una porzione del cortile condominiale in parcheggio non può essere confusa con il mutamento della destinazione originaria della cosa comune ex art 1117 ter c.c., che prevede la trasformazione del bene comune per un uso completamente diverso rispetto alla sua originaria destinazione oggettiva, con maggioranza per l′approvazione delle opere pari a 800/1000. Inoltre per l′approvazione di una delibera di questo genere è previsto un procedimento aggravato di convocazione, diretto a garantire la piena conoscenza, da parte di tutti i condomini, della proposta.