Riproduzione riservata tratta da Redazione Italia Casa e Condominio; luglio 2022 Con la sentenza n.4659/2014 la Corte di Cassazione, in totale adesione al principio espresso dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 18477/2010, ha ribadito che la delibera condominiale che approva le tabelle millesimali, ovvero che apporta delle modificazioni alle stesse, non deve essere assunta all′unanimità dei condomini. La Corte ha specificato che la delibera di approvazione delle tabelle millesimali non ha natura negoziale e conseguentemente non è necessario il consenso unanime dei condomini essendo sufficiente che la delibera venga approvata con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell′edificio (art. 1136 comma 2 c.c.). Analoga maggioranza è richiesta per la revisione delle tabelle millesimali. La Corte ha infatti chiarito che l′approvazione delle tabelle millesimali non crea l′obbligo contributivo del condomino, che è previsto dalla legge. Ma costituisce semplicemente un parametro di quantificazione di tale obbligo sulla base di una valutazione tecnica.